La Corte Costituzionale interviene sulla proroga delle sospensioni delle procedure esecutive immobiliari

La Corte Costituzionale interviene sulla proroga delle sospensioni delle procedure esecutive immobiliari

9 giugno 2021: una data da ricordare, in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari, che durava ormai da oltre un anno e più precisamente dal 30 aprile 2020 (clicca QUI).

Diciamo la verità: nessuno credeva veramente che la Corte Costituzionale si sarebbe pronunciata così velocemente dopo che i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo avevano sollevato la questione d’illegittimità costituzionale dell’art.54 ter d.l.18/2020, o meglio delle sue successive proroghe, l’ultima con articolo 13, c. 14°, del decreto-legge 31/12/2020, n. 183. Naturale, quindi, domandarsi se ci sarebbe stata o meno un’ulteriore proroga e fino a quando. Ebbene, in base a quando stabilito dalla Corte Costituzionale non ci sarà più nessuna proroga! Ma, procediamo per ordine e, grazie all’Arch. Michela Marchi, passiamo a intervistare in esclusiva per Geo.Val. Esperti Giulio Borella, Giudice presso il Tribunale di Rovigo.

Giudice Borella può ricordarci com’è nato il problema?
Allo scoppio della pandemia, a febbraio 2020, il legislatore con l’art.83 del d.l.18/2020 aveva disposto il rinvio d’ufficio di tutte le attività processuali non urgenti dal 9 marzo all’11 maggio 2020, misura che ovviamente ha riguardato anche le esecuzioni immobiliari; successivamente, con più specifico riguardo a queste ultime, la legge 27/2021 inseriva nel d.l. 18/2020 il famoso art.54 ter, che sospendeva tutte le procedure aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, dal 30 aprile al 30 ottobre 2020; tale misura veniva una prima volta prorogata dall’art.4 comma 1 d.l. 137/2020 fino al 31 dicembre 2020, quindi ulteriormente prorogata dall’art. 13, c. 14°, del decreto-legge 31/12/2020, n.183, fino al 30/06/2021.

Di fatto, quindi, le esecuzioni sono sospese da ben 16 mesi, 16 mesi in cui è bene ricordarlo i creditori non hanno recuperati i propri crediti, esperti, custodi e delegati in molti Tribunali non hanno potuto lavorare a pieno regime.

Giudice Borella può spiegarci in concreto cosa significa questa sospensione, quali implicazioni e quali risvolti ha?
Impedire ai creditori di recuperare un credito significa ad esempio far sì che un condominio non possa recuperare le spese condominiali non pagate da un condomino moroso, con aggravio per tutti gli altri condomini; un genitore affidatario non possa recuperare dall’altro genitore inadempiente le spese di mantenimento dei figli; che una banca non possa recuperare i prestiti erogati, con aggravi di costi per tutti gli altri correntisti.

Più in generale l’importanza dell’esecuzioni per l’intero sistema economico è stata ben descritta dalle linee guida per le esecuzioni immobiliari del C.S.M. del 10/11/2017 paragrafo 4 a cui per brevità si rinvia.

Per fortuna a porre rimedio a questa abnorme compromissione dei diritti dei creditori è intervenuta con insolita rapidità la Corte Costituzionale con sentenza 128/2021, Giudice può spiegarci i passaggi fondamentali?
La Corte ha iniziato con sottolineare il ruolo fondamentale dell’esecuzione forzata per la tutela dell’effettività dei diritti.

Si legge, infatti, al punto 8 della motivazione che: “La garanzia ex articolo 24 cost. di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del Giudice…La tutela in sede esecutiva infatti è componente essenziale del diritto di accesso al Giudice, strumento indispensabile per l’effettività della tutela giurisdizionale”.

Ciò precisato, la Corte è passata ad esaminare la legittimità delle norme che hanno prorogato la sospensione prevista dall’art.54 ter fino al 30 giugno 2021.

Se da un lato- osserva la Corte- non può escludersi un intervento legislativo che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore, dall’altro tale intervento legislativo può ritenersi tuttavia giustificato solo da particolari esigenze transitorie e qualora ciò sia limitato ad un ristretto periodo temporale.

Provo a tradurre in termini più semplici per i non addetti ai lavori… In pratica in presenza di altre esigenze meritevoli di tutela, il legislatore può procrastinare la soddisfazione dei creditori, ma deve sussistere un bilanciamento tra valori in conflitto, i mezzi devono essere proporzionati agli obbiettivi.
Esatto, se poteva inizialmente considerarsi giustificata la sospensione generalizzata disposta dall’art.54 ter, quale misura emergenziale e urgente, adottata nel pieno della prima ondata pandemica, non altrettanto può dirsi con riguardo alle successive generalizzate proroghe.

La Corte osserva, infatti, che anche negli altri tipi di giudizi, dopo la generalizzata sospensione iniziale, il legislatore ha adottato misure sempre più mirate, volte a contemperare l’esigenza di contenere il rischio di diffusione del contagio con l’esigenza di non congelare ogni attività giudiziaria, così come i vari tribunali, prendendo spunto dalla circolare COVID del C.S.M. hanno adottato a loro volta circolari organizzative, anche in materia di esecuzioni con riguardo alle attività non sospese.

Giudice Giulio Borella ci può portare un esempio? Quali misure specifiche sono state adottate?
Mi riferisco alla trattazione da remoto delle udienze o alla trattazione delle stesse in forma cartolare, quando non sia necessaria la presenza delle parti o di testimoni; il giuramento del CTU in forma telematica, che era già previsto in materia di esecuzioni ed è stato esteso anche ai giudizi civili ex articolo 221 comma 8 d.l. 77/2020.

Solo in materia di esecuzioni immobiliari quindi il legislatore si è limitato a prorogare sic et simpliciter la sospensione iniziale?
Sì, ma così facendo ha mantenuto, quindi, fermo il bilanciamento d’interessi inizialmente effettuato, allora come detto giustificato dall’emergenza e dall’urgenza, ma con il passare dei mesi divenuto inadeguato e sproporzionato.

Di qui, secondo la Corte la violazione dell’art.24 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Che dire, rimbocchiamoci le maniche! Dopo tanti mesi, si spera torneremo a lavorare a pieno regime.

Arch. Michela Marchi
CTU-Esperto Valutatore presso il Tribunale di Vicenza

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