Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’eccezione d’illegittimità costituzionale su regole di liquidazione compensi esperti (Art. 161, comma 3, Legge 132/2015)

Calcolare il compenso sul prezzo di vendita di un dato bene potrebbe essere considerato illegittimo. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 settembre 2018, l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 161, comma 3, Legge 132/2015, sollevata dal tribunale di Vicenza.
In particolare, nella parte in cui cita il calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d’ufficio, che operano nei processi di esecuzione di esecuzione immobiliare. La norma lega il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato e vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.
Secondo il Tribunale di Vicenza la norma in questione è in contrasto con l’art. 3 Cost., perché legando il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato si stabilisce come valore di riferimento il valore di una vendita che non è pronosticabile a priori e dipende da fattori che esulano dall’esperto.
Inoltre, viene denunciata anche la violazione dell’art.36 Cost. che rinviando la liquidazione al momento della vendita non rispetterebbe il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Nell’atto si precisa, infine, come per la giurisprudenza di merito l’esperto stimatore venga qualificato come ausiliario del giudice valorizzando in tal modo il rapporto di fiducia esistente tra lo stimatore e il giudice stesso: …“alla luce del costante incremento di compiti demandato dal legislatore all’esperto” si legge “si richiede una sempre maggiore competenza e professionalizzazione (…) Esiste dunque, nella specifica materia delle esecuzioni immobiliari, l’esigenza di poter beneficiare di professionisti dotati di grande competenza e professionalità, in un settore dove gli eventuali errori, imprecisioni, omissioni della perizia di stima finiscono col riverberarsi sull’aggiudicatario e, per questa via, con il danneggiare l’immagine dell’intero settore delle vendite pubbliche”.