Da Banca d’Italia chiarimenti in materia di valutazione immobiliare

Banca d’Italia lo scorso 13 marzo ha pubblicato un aggiornamento sui temi delle «disposizioni di vigilanza per le banche» (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e «disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari» (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015), integrando le relative circolari con le risposte ad alcuni quesiti sulle disposizioni in materia di valutazione degli immobili.

In questi documenti l’Autorità di vigilanza entra nel merito dell’esperienza da acquisire nel settore da parte dei periti per poter svolgere la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni. Atri temi trattati nelle note di chiarimento riguardano la selezione dei valutatori e i sistemi di monitoraggio o verifica a campione della corretta applicazione da parte dei periti degli standard di valutazione prescelti.

Queste le domande alle quali Banca d’Italia fornisce chiarimenti:

  • Per poter svolgere la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, i periti dipendenti della banca devono aver esercitato la professione di valutatore immobiliare per conto della banca o dell’intermediario finanziario per un periodo superiore ai 3 anni?
  • Nell’ipotesi in cui i periti siano soggetti costituiti in forma societaria o associativa, possono essere considerate valide le perizie effettuate in concreto da dipendenti o collaboratori della società di valutazione non iscritti all’albo professionale la cui appartenenza comporta l’idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni immobili?
  • Le banche o gli intermediari possono affidare l’attività di valutazione degli immobili a soggetti costituiti in forma societaria o associativa diversi dalle società tra professionisti iscritte all’albo professionale?
  • Ai fini della valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, le banche e gli intermediari sono tenuti ad attribuire l’incarico a periti in grado effettuare la valutazione in base agli standard – riconosciuti in sede internazionale o nazionale (questi ultimi purché coerenti con i primi) o a quelli interni – prescelti dalla banca?
  • Le banche e gli intermediari che incaricano periti esterni per la valutazione degli immobili devono prevedere sistemi di monitoraggio o verifica “a campione” della corretta applicazione da parte dei periti degli standard di valutazione prescelti?

Le risposte sono disponibili per tutti gli associati all’interno dell’area riservata (sezione “Pubblicazioni e Casi di Studio”) scaricando il nuovo documento dal titolo “Da Banca d’Italia chiarimenti in materia di valutazione immobiliare“.