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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GEO.VAL.ESPERTI


Con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani


TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI


Art. 1 - Costituzione e sede

L'Associazione denominata "GEOMETRI VALUTATORI ESPERTI" (Geo.Val.Esperti), già costituita (atto del Notaio Piccinetti in data 13/12/2000) ora anche con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani,(CNG e GL e C.I.P.A.G.L.P.) ha sede in Via Barberini, 68 00187 Roma, ed è regolamentata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.


Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale:

"attività di valutazione di beni mobili ed immobili, terreni, costruzioni in genere, fabbriche, danni naturali ed ambientali".

L'attività della Associazione è coordinata dal CNG e GL. L'associazione potrà partecipare, quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi analoghi scopi, nonché aderire ad istituzioni culturali e sociali sia in Italia che all'estero.


Art. 3 - Durata 

La durata è a tempo illimitato, salvo scioglimento per provvedimento amministrativo o per delibera della Assemblea, secondo quanto indicato dagli art. 13 e 31.


Art. 4 - Scopi

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

· migliorare il livello culturale e professionale degli associati con:

- organizzazione di corsi d'istruzione e formazione;

- ricerche nel campo dell'estimo ed altro;

- promozione di scambi culturali ed iniziative editoriali;

· valorizzare la professione del Geometra Valutatore attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati;

· costituire un elenco dei propri iscritti da diffondere, nelle forme appropriate, presso tutti i soggetti che possono avere interesse a conoscere gli esperti nel campo estimativo;

· promuovere l'Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;

· elevare la figura del Geometra Valutatore sul modello degli altri paesi Europei favorendone l'integrazione nel contesto internazionale;

· redigere e pubblicare annualmente, su riviste specializzate, trattati di informazione per l'evoluzione della materia estimativa.

L'associazione, nell'ambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione ha, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni operanti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguano scopi similari.

Le principali attività che l'Associazione intende svolgere sono le seguenti:

· attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche;

· attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento;

· costituzione di comitati di studio e ricerca;

· attività editoriale: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazioni degli atti di convegni, seminari, studi e ricerche.



Art. 5 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Integrativo.

Detto regolamento integrativo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci.


TITOLO II - I SOCI


Art. 6 - Requisiti dei Soci

L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci, senza limitazione di numero, che si riuniscono periodicamente in assemblea.

I Soci possono essere: onorari, di diritto, ordinari e sostenitori.

I Soci onorari sono nominati per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i loro meriti scientifici o culturali o per l'apporto dato alla Associazione. 

I Soci di diritto sono: Il Presidente del C.N.G. e G.L. e della C.I.P.A.G.L.P.

I Soci Ordinari sono:

· individuali (persone fisiche): iscritti all'Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati, geometri pensionati e geometri dipendenti di pubbliche amministrazioni;

· collettivi (persone giuridiche):

-Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri;

· soci sostenitori (persone fisiche): 

-sono tutti coloro che trovano significativo interesse nella materia; 

- possono partecipare alle attività organizzate; 

- non hanno diritto di voto;

- Associazioni con scopi sociali similari a quelli dell'Associazione;

- Amministrazioni ed Enti Pubblici, Università, Istituti e Licei Tecnici e Fondazioni.

I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica designata dalla Associazione o Ente.


Art. 7 - Ammissione dei soci

Le domande di ammissione, devono essere indirizzate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per l'accettazione.

Per i Soci individuali, la domanda d'iscrizione deve essere corredata da un curriculum comprendente la descrizione dei titoli posseduti e dell'attività professionale svolta.

Al Socio sarà rilasciata la regolare attestazione e/o tessera di iscrizione.


Art. 8 - Doveri dei Soci

L'ammissione a Socio comporta l'accettazione dei seguenti obblighi sociali:

· osservanza delle Regole Statutarie e del Regolamento Integrativo;

· rispetto delle Deliberazioni degli Organi Direttivi;

· impegno al versamento delle quote associative.

Le quote associative sono costituite da:

· quota d'iscrizione (una tantum)

· quota associativa annuale.

Gli importi relativi alla quota di iscrizione ed a quella annuale, per ciascuna Categoria di Soci, sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria in sede di preparazione dei bilanci.

I Soci onorari e di diritto, sono esenti dal pagamento della quota associativa. 

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.


Art.9 - Diritti dei Soci

I Soci ordinari e collettivi, in regola con i versamenti, hanno i seguenti diritti:

· diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti diritti: 

· partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dall'Associazione;

· ricevere pubblicazioni curate dall'Associazione;

· ricoprire cariche sociali;

· usufruire dei servizi messi a disposizione dell'Associazione.


Art.10 - Perdita della qualità di Socio 

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

· per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, che diventeranno operanti amministrativamente dal 1° gennaio dell'anno successivo;

· per decadenza e, in altre parole, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

· per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal Codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie;

· per mancato pagamento delle quote associative per due annualità.


TITOLO III - ORGANI DIRETTIVI


Art.11 - Organi dell'Associazione

Gli organi direttivi dell'Associazione sono costituiti da:

-l'Assemblea dei soci;

-il Consiglio Direttivo;

-la Giunta Esecutiva;

-il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;

-il Revisore;

-il Collegio dei Probiviri.


ASSEMBLEA


Art.12 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei Soci in regola con le quote sociali.

L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un quarto dei Soci iscritti, purchè in regola con il pagamento delle quote associative.



Art.13 - Compiti dell'Assemblea 

Ad essa competono le seguenti prerogative:


in sede Ordinaria:

· eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

· eleggere il Consiglio dei Probiviri;

· nominare i Soci onorari e sostenitori;

· discutere sui bilanci annuali consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

· approvare il programma d'attività dell'associazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;

· fissare, per proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per ritardati pagamenti;

· deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.

In sede Straordinaria:


· deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

· deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

· deliberare sul trasferimento della Sede Sociale;

· deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.


Art.14 - Convocazione 

Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai Soci, a cura del Presidente, nelle forme decise dal Consiglio Direttivo, quali posta ordinaria, raccomandata, PEC, email o fax. 

Nei casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sette giorni di calendario. In seconda convocazione l'Assemblea può essere costituita dopo un'ora dell'orario fissato per la prima convocazione.


Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea in sede Straordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci.

L'Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, può essere rappresentato da un altro Socio per delega.

Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, non può rappresentare più di tre Soci, oltre se stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

In assenza di questi, da persona designata dai presenti all'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi di un Notaio per redigere il verbale di Assemblea fungendo questi, anche da Segretario dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria.

Nelle Assemblee Straordinarie in caso di modifica delle norme statutarie, il Notaio avrà anche la funzione di Segretario.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Art.16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, o suo delegato.

Il Presidente del CNG e GL, o suo delegato, in quanto socio di diritto non ha diritto di voto ma esprime solo parere consultivo.

Il Socio ordinario può candidarsi ed avere diritto al voto solo se in regola con i versamenti delle quote sociali o i pagamenti in genere.

Sono considerati eletti i Soci candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità i più anziani di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e, solo per l'ordinaria amministrazione, fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati ancora per un altro mandato.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all'integrazione per cooptazione tra i più votati.

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Cassa Italiana Assistenza e Previdenza Geometri Liberi Professionisti ed i componenti del Consiglio Direttivo di altre Associazioni patrocinate dalla Fondazione Geometri Italiani.


Art.17-Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

· deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità e, secondo le direttive dell'Assemblea prendere direttamente, salvo convalida, ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento dell'Associazione e all'attuazione dei programmi dell'attività;

· amministrare i fondi dell'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

· deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano l'attività della Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci;

· procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti d'appartenenza di ciascun Socio, prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;

· deliberare l'espulsione di un Socio dopo aver sentito il parere dei Probiviri;

· predisporre i Bilanci Consuntivi e Preventivi da sottoporre alla Assemblea;

· dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

· deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti, uno dei quali deve essere il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente. Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive di studio, nominate dal Consiglio, ed affidate ad esperti in materia, nonché assegnare incarichi specifici a singoli Consiglieri, a soci e/o a operatori esterni competenti.


Art.18 - Nomina delle cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e, può deliberare la revoca degli stessi.


Art.19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno quattro membri del Consiglio stesso tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi per l'esame dell'andamento della Gestione Sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario con lettera raccomandata con 15 giorni di preavviso sulla data fissata. La stessa può essere convocata anche in tele/video conferenza. 

In caso di estrema urgenza può essere convocato con telegramma anche due giorni prima.

Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, il Revisore, i Probiviri ed esperti, interni od esterni alla Associazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai sette membri elettivi del Consiglio.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario ed il verbale sottoscritto dal Presidente.


PRESIDENTE


Art.20 - Compiti del Presidente

Il Presidente:

· rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;

· ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;

· firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;

· sovrintende, in particolare, all'attuazione delle delibere della Assemblea e del Consiglio;

· può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti;

· ha l'obbligo di convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea generale dei Soci quando questa sia richiesta da almeno un quarto dei Soci, come previsto dallo articolo 12.


Art.21 - Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva:

· è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere;

· coadiuva il Presidente nell'attuazione del suo mandato, le sue decisioni devono ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo;

· si riunisce su convocazione del Presidente


SEGRETARIO


Art. 22 - Compiti del Segretario

Il Segretario:

· conserva i registri e verbalizza le riunioni e le deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea;

· prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con il Consiglio, informa il Consiglio Direttivo sugli atti dell'Associazione e, quanto se ne ravvisi l'opportunità, anche gli uffici e le sedi secondarie, degli atti dell'Associazione.


TESORIERE


Art.23 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

· attua le riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie;

· promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione redige e pubblica preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa, effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva i registri contabili.

In caso d'assenza od impedimento, è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.


REVISORE


Art.24 - Compiti del Revisore

La revisione dei Bilanci viene affidata ad un Revisore nominato dalla Fondazione dei Geometri Italiani che controlla la documentazione e le scritture contabili, i movimenti di denaro presso gli Istituti di Credito e la effettiva giacenza della cassa contanti.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art.25 - Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci di cui due eletti nella prima Assemblea ordinaria, successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo, ed uno nominato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. 

Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno all'Associazione anche in merito alla interpretazione dello Statuto e del Regolamento integrativo, e rimettere le questioni al Consiglio Direttivo con un proprio parere.

Spetta altresì al Collegio dei Probiviri esaminare le proposte d'espulsione di un Socio, intraprendendo le azioni utili al chiarimento e rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo con proprio parere.


TITOLO IV - FINANZA E PATRIMONIO


Art.26 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

· dalla quota d'iscrizione da versarsi al momento della domanda di ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;

· dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

· da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

· da versamenti volontari dei Soci;

· da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;

· da sovvenzioni, donazioni o lasciti dei Soci o di terzi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.


Art.27 - Durata del periodo di contribuzione ordinaria

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. 

Il Socio dimissionario, che in ogni caso cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso e non ha diritto al rimborso della quota o frazione di essa versata nell'anno delle dimissioni.


Art.28 - Diritti dei Soci sul patrimonio sociale 

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.



NORME FINALI E GENERALI


Art.29 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.


Art.30 - Utili o avanzi di gestione

Durante la vita dell'Associazione, non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art.31 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altre Associazioni aventi scopi Sociali similari. Tutto ciò sentito preventivamente l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.32 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento integrativo interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.


Art.33 - Rinvio

Per tutto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.